Regione Emilia-Romagna: Assemblea legislativa

Legislazione attuale del vino

Calice di vino e uvaL'Italia, al pari degli altri stati membri dell'Unione Europea, ha il potere di legiferare in materia alimentare al fine di evitare frodi, di salvaguardare la salute dei cittadini, di tutelare il consumatore sotto l'aspetto della qualità.

Le normative comunitarie si dirigono agli stati membri ed ai cittadini circolanti e si riassumono così: regolamenti, gruppi di norme in specifiche materie (mercato vitivinicolo, vini di qualità in regioni determinate, etichettatura,...); direttive, vincoli sui risultati lasciando le competenze su forme e mezzi; decisioni, vincolanti solamente per i destinatari designati.

I regolamenti riguardano la varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici (tagli, pratiche,ecc.), regole di mercato interno ed esterno, immissione al consumo, organismi di controllo, divieti; il disciplinare di produzione (zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche viticole e metodi di vinificazione,...), le diciture consentite, le diciture nazionali (es: per l'Italia DOC e DOCG), l'autorizzazione a denominare un vino con la regione di origine.

In aggiunta alle disposizioni comunitarie l'Italia possiede un suo disciplinare fatto di leggi, regolamenti, usi. Dopo alcuni precedenti non perfettamente riusciti si è arrivati alla legge. Questa è suddivisa in 31 articoli, riguardanti diversi aspetti: i primi 9 articoli riguardano le norme generali (denominazioni di origine e indicazioni geografiche), gli articoli compresi fra l’ottavo e il dodicesimo riguardano il riconoscimento e la modalità di gestione dei riferimenti geografici, l’articolo 13 è basato interamente sull’aspetto fisico, chimico ed organolettico del vino, gli articoli 14 e 15 riguardano la rilevazione e gestione delle superfici abilitate e denunce di produzione,il sedicesimo articolo riguarda la rivendicazione della denominazione di origine e della indicazione geografica tipica, gli articoli 17 e 18 riguardano l’istituzione del comitato nazionale per tutela e calorizzazione delle denominazioni d’origine, gli articoli 19, 19bis e 20 riguardano i consigli interprofessionali provinciali e regionali di gestioni delle denominazione d’origine, gli articoli dal 21 al 29 sono riservati a disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini (ed altri prodotti vitivinicoli), gli ultimi due articoli riguardano concorsi enlologici e norme transitorie.

Realizzata da: Pancaldi Francesco, Turkman Jasmine, Beretta Eleonora, Locorotondo Lorenzo

Documentazione

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