Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, con gli articoli contemplati nel Titolo II, garantisce a tutti i cittadini che risiedono in un comune del territorio regionale, i seguenti diritti di partecipazione:
Lo Statuto inoltre, con l’art. 19 comma 2, riconosce anche alle forme associative che operano nel territorio regionale per perseguire finalità d’interesse generale, il diritto di partecipare all’attività regionale attraverso modalità individuate dal protocollo di consultazione, condiviso dall’Assemblea legislativa e dalle associazioni iscritte all’Albo generale al quale aderiscono tramite domanda di iscrizione. Per maggiori informazioni
La l.r. n. 34 del 22 novembre 1999 “Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica”, modificata dalle leggi regionali n. 8/06 e n. 8/08, regola la disciplina per dare concreta attuazione a quanto previsto dallo Statuto.
I cittadini che intendono presentare una proposta d’iniziativa popolare possono chiedere all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all’assistenza legislativa.
I promotori dell’iniziativa depositano all’Ufficio di Presidenza, in Viale A. Moro, 50, il testo e la relazione della proposta oggetto dell’iniziativa popolare, nonché le firme di almeno trecento, fino a un massimo di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della regione.
La data del primo deposito e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla l.r. 34/99 e successive modificazioni, devono essere preventivamente concordate dai promotori dell’iniziativa con il Direttore generale dell’Assemblea legislativa, in qualità di Responsabile del procedimento.
Si forniscono di seguito i fac simili da utilizzare nell’ordine, per la presentazione del progetto di legge: